, ,
Pubblicato da il

Conformità Urbanistica — Quando serve e perchè è importante per vendere casa

Conformità Urbanistica nella compravendita immobiliare

Cosa è la Conformità Urbanistica?

Per con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca si inten­de la cor­ri­spon­den­za dell’immobile tra lo sta­to di fat­to e i tito­li edi­li­zi rila­scia­ti dal­le auto­ri­tà com­pe­ten­ti. E’ un aspet­to mol­to sot­to­va­lu­ta­to quan­do si com­pra casa e spes­so non vie­ne pre­so in considerazione.

Qual­sia­si immo­bi­le, deve esse­re costrui­to ed even­tual­men­te modi­fi­ca­to a segui­to del rila­scio di un’apposita auto­riz­za­zio­ne comu­na­le, il tito­lo abi­li­ta­ti­vo. In base alla data di costru­zio­ne e agli inter­ven­ti rea­liz­za­ti i tito­li abi­li­ta­ti­vi han­no diver­si nomi, con­ces­sio­ne edi­li­zia, per­mes­so di costrui­re, DIA, SCIA, Sana­to­ria, cer­ti­fi­ca­to di abi­ta­bi­li­tà o cer­ti­fi­ca­to di agibilità

Credenze “Popolari”

Per mol­ti la veri­fi­ca del­la rego­la­ri­tà di un immo­bi­le avvie­ne con­fron­tan­do la sche­da cata­sta­le con lo sta­to di fat­to. Que­sto è erra­to per­chè la sche­da cata­sta­le è un docu­men­to rap­pre­sen­ta­ti­vo con­ser­va­to in Cata­sto ma non è asso­lu­ta­men­te vali­do come tito­lo abi­li­ta­ti­vo depo­si­ta­to in Comu­ne. Sfor­tu­na­ta­men­te spes­so la sche­da cata­sta­le rap­pre­sen­ta cor­ret­ta­men­te l’immobile ma è dif­for­me dal pro­get­to pre­sen­ta­to in Comune.

Perchè è così importante?

In caso di ven­di­ta ser­ve riscon­tra­re la pre­sen­za o meno di abu­si o dif­for­mi­tà per­chè que­ste potreb­be­ro crea­re pro­ble­ma­ti­che alla ven­di­ta ed al futu­ro acqui­ren­te soprat­tut­to in caso di peri­zia per l’accensione di un mutuo od in caso di riven­di­ta futura. 

Il ven­di­to­re è obbli­ga­to dichia­ra­re la pie­na con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca dell’immobile ed è per­tan­to respon­sa­bi­le civil­men­te e penal­men­te del­le dichia­ra­zio­ni effet­tua­te. In alcu­ni casi si può arri­va­re alla nul­li­tà dell’atto di com­pra­ven­di­ta.

Il mio notaio mi garantisce?

La nor­ma­ti­va ita­lia­na pre­ve­de che il ven­di­to­re garan­ti­sca la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca all’acquirente ma non pone al nota­io alcun obbli­go in meri­to, difat­ti il nota­io non è tenu­to a svol­ge­re alcu­na veri­fi­ca sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca, cer­ti­fi­ca sem­pli­ce­men­te quan­to dichia­ra­to dal ven­di­to­re. Basti pen­sa­re che il nota­io o suoi inca­ri­ca­ti non han­no mai visto l’immobile ogget­to di com­pra­ven­di­ta e quin­di non pos­so­no effet­tua­re tale veri­fi­ca. Andran­no inve­ce a veri­fi­ca­re la docu­men­ta­zio­ne ine­ren­te i tito­li abi­li­ta­ti­vi “ori­gi­na­ri” ovve­ro il per­mes­so di costrui­re ed even­tua­li auto­riz­za­zio­ni suc­ces­si­ve a fron­te di lavo­ri effet­tua­ti e dichia­ra­ti in Comune.

Quindi chi verifica la conformità urbanistica?

Que­sto tipo di veri­fi­ca dovreb­be esse­re svol­ta dall’agen­zia inca­ri­ca­ta alla ven­di­ta con un appo­si­to “Acces­so agli atti” pre­sen­ta­to in Comu­ne a nome del Ven­di­to­re. Mol­to spes­so que­sta inda­gi­ne non vie­ne svol­ta dal­le agen­zie per negli­gen­za, per que­sto è sem­pre bene chie­de­re infor­ma­zio­ni sul­la con­for­mi­tà urba­ni­sti­ca e se non fat­to dall’agenzia inca­ri­ca­re un tec­ni­co per svol­ge­re que­sta verifica.