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Detrazioni lavori casa ristrutturazione bonus 110

DETRAZIONE FISCALE — SUPER BONUS 110%

Come in tutte le nostre guide ed articoli cercheremo di parlare nel modo più semplice e comprensibile di un tema complicato.
Cosa è il SuperBonus? E’ una detrazione di imposta del 110% inserita all’interno del Decreto Rilancio per spese sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico. Si vi sembrerà strano ma se spendo 10 euro lo Stato mi rimborserà 11 euro!! Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare.
Quali sono i requisiti? Per poter utilizzare il SuperBonus è necessario eseguire almeno 1 dei 3 lavori definiti TRAINANTI:
  • Iso­la­men­to Ter­mi­co. 
  • Sosti­tu­zio­ne dell’impianto di riscaldamento.
  • Inter­ven­ti antisismici.

La realizzazione dei lavori deve far “guadagnare” 2 classi energetiche, altrimenti non si ha diritto alla detrazione del 110%. Per verificare questo aspetto dovranno essere realizzati due distinti APE (Attestati di Prestazione Energetica) a inizio e fine lavori. La cosa molto interessante è che sarà possibile detrarre anche i cosiddetti lavori TRAINATI ovvero altre opere (che vedremo in seguito) collegate ai lavori TRAINANTI.
LAVORO TRAINANTE: ISOLAMENTO TERMICO
L’ esempio classico è il cosiddetto cappotto termico su superfici verticali, orizzontali e inclinate. Deve interessare il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare inoltre dei criteri ambientali minimi. La spesa massima per la detrazione è pari a: 
  • 50.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
  • 40.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni da 2 a 8 unità 
  • 30.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

LAVORO TRAINANTE: IMPIANTO RISCALDAMENTO

La sosti­tu­zio­ne degli impian­ti di riscal­da­men­to esi­sten­ti con nuo­vi impian­ti di riscal­da­men­to od anche raf­fre­sca­men­to nel caso si opti per pom­pe di calo­re rever­si­bi­li. La detra­zio­ne spet­ta anche per i lavo­ri e le spe­se di smal­ti­men­to dell’impianto sosti­tui­to. La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

  • 30.000 euro per gli edi­fi­ci monofamiliari 
  • 20.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni fino a 8 unità 

  • 15.000 euro per uni­tà in con­do­mi­ni oltre le 8 unità

LAVORO TRAINANTE: INTERVENTI ANTISISMICI

Inter­ven­ti riguar­dan­ti il miglio­ra­men­to sta­ti­co e sismi­co degli edi­fi­ci esi­sten­ti nel­le  zone sismi­che 1, 2 e 3. E´ esclu­sa la zona 4.

La spe­sa mas­si­ma per la detra­zio­ne è pari a:

  • 96.000 euro per uni­tà abitativa.

Chi sono i destinatari?

  1. i con­do­mì­ni per inter­ven­ti sul­le par­ti comuni
  2. le per­so­ne fisi­che, al di fuo­ri dell’esercizio di atti­vi­tà di impre­sa, arti e pro­fes­sio­ni, su mas­si­mo 2 uni­tà immobiliari.
  3. gli Isti­tu­ti auto­no­mi case popo­la­ri (Iacp). 
  4. le coo­pe­ra­ti­ve, per inter­ven­ti rea­liz­za­ti su immo­bi­li di pro­prie­tà ed asse­gna­ti in godi­men­to ai pro­pri soci.
  5. le orga­niz­za­zio­ni non lucra­ti­ve, di volon­ta­ria­to e le asso­cia­zio­ni iscrit­te negli appo­si­ti registri.
  6. le asso­cia­zio­ni e socie­tà spor­ti­ve dilet­tan­ti­sti­che per gli inter­ven­ti desti­na­ti ai soli immo­bi­li adi­bi­ti a spogliatoi.

Qua­li immo­bi­li pos­so­no usufruirne?

Edi­fi­ci uni­fa­mi­lia­ri o uni­tà immo­bi­lia­ri all’interno di edi­fi­ci plu­ri­fa­mi­lia­ri che però sia­no fun­zio­nal­men­te indi­pen­den­ti e dispon­ga­no di un acces­so auto­no­mo dall’esterno. Quin­di gene­ral­men­te non spet­ta alle uni­tà situa­te in con­do­mi­ni (fat­ti sal­vi i casi in cui l’intero con­do­mì­nio svol­ga det­ti interventi).

Come recu­pe­ro la detrazione?

Si recu­pe­ra in 5 anni (non 10 come le altre detra­zio­ni sul­la casa). Vale per le spe­se soste­nu­te dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Ovvia­men­te chi richie­de la detra­zio­ne deve ave­re la neces­sa­ria capien­za per poter detrar­re il 110%. E que­sto è gene­ral­men­te un pos­si­bi­le pro­ble­ma per­chè se ho spe­so 100.000 € di ristrut­tu­ra­zio­ne dovrei recu­pe­ra­re 110.000 € in 5 anni (110.000 / 5 anni = 22.000 € di detra­zio­ne annua). Se sono una par­ti­ta iva in regi­me for­fet­ta­rio oppu­re ho un red­di­to di 30.000 € annui non potrò ovvia­men­te detrar­re 22.000 € per cui per­de­rò una buo­na par­te del­la detra­zio­ne. Ma…c’è un ma…in quan­to la nor­ma lascia la pos­si­bi­li­tà di cede­re il cre­di­to.

Cosa inten­dia­mo per cede­re il credito?

Tor­nan­do all’esempio di pri­ma se ho una detra­zio­ne di 110.000 € e non ho la capien­za eco­no­mi­ca pos­so deci­de­re di con­fe­rir­la tra­mi­te ces­sio­ne ad un ter­zo sog­get­to (che ovvia­men­te avrà capien­za). Que­sto ter­zo sog­get­to acqui­si­rà il cre­di­to otte­nen­do un van­tag­gio in quan­to il cre­di­to non ver­rà acqui­si­to a “prez­zo pie­no” ma ver­rà acqui­si­to con una mar­gi­na­li­tà di gua­da­gno. Nell’esempio di pri­ma, se cedo il cre­di­to di 110.000 € pro­ba­bil­men­te riu­sci­rò ad otte­ne­re 98.000 €. 

E lo scon­to in fattura?

Que­sta è la secon­da ed impor­tan­te novi­tà per evi­ta­re di per­de­re la detra­zio­ne in caso di inca­pien­za IRPEF o per i regi­mi FORFETTARI. E’ una solu­zio­ne simi­le alla ces­sio­ne del cre­di­to ma in que­sto caso la ces­sio­ne avvie­ne a chi ese­gue i lavo­ri e per­tan­to potrò otte­ne­re uno scon­to in fat­tu­ra pari al cre­di­to che ho cedu­to all’impresa. Ovvia­men­te anche in que­sto caso l’impresa ter­rà una mar­gi­na­li­tà nell’acquisire il cre­di­to del 110% ma que­sto può per­met­te­re di ese­gui­re lavo­ri mol­to costo­si con un pic­co­lo esbor­so economico. 

Cosa ser­ve per que­ste cessioni?

Chi voles­se opta­re per una di que­ste due opzio­ni (scon­to o ces­sio­ne) dovrà dotar­si di un visto di con­for­mi­tà.  Il visto di con­for­mi­tà è rila­scia­to dai pro­fes­sio­ni­sti (dot­to­ri com­mer­cia­li­sti, ragio­nie­ri e con­su­len­ti del lavo­ro) o dai CAF.

PS: Que­ste due pos­si­bi­li­tà ovve­ro lo scon­to in fat­tu­ra e la ces­sio­ne del cre­di­to val­go­no anche per il Bonus Ristrut­tu­ra­zio­ni al 50%